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Con l'ordinanza n. 19489 del 23 luglio 2018 la Suprema Corte di Cassazione, sez. II civile, confermando la decisione della Corte di Appello di Lecce, ha chiarito come, in materia di
o contro terzi in merito alla titolarit, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio comune, quando non si tratti di atti meramente conservativi (nel qual caso opera direttamente l'art. 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea ex art. 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.
La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza resa in primo grado.
La Corte di Cassazione, confermando un suo precedente orientamento in materia, ha ritenuto infondato il motivo con l'ordinanza n. 19489 del 23 luglio 2018.
I Giudici della Suprema Corte hanno infatti ribadito il principio per cui "le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarit, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore autonomamente legittimato ex art. 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea ex art. 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cass. 5147/2003; 40/2015)".
Tale delibera stata pertanto considerata, nel giudizio in oggetto, atto pienamente idoneo ad attribuire all'amministratore condominiale il potere rappresentativo e la legittimazione processuale.
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